Il 4 novembre 2014 AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari) agenzia governativa che amministra il programma ECM e supporta la commissione nazionale per la formazione continua in sanità, ha pubblicato una prima determina in materia di Crediti Formativi ECM, chiarendo quanto segue:
Per il triennio 2014/2016 l’obbligo formativo per tutti è pari a 150 crediti ecm
É riconosciuta una riduzione fino ad un massimo di 45 crediti, se nel triennio precedente si è assolti agli obblighi formativi (vedesi tabella art. 1 com 3)
Il professionista dovrà acquisire ogni anno del triennio, un numero minimo di crediti n. 25 ed un massimo n. 75, i crediti acquisiti in eccedenza non vengono conteggiati. Mentre i liberi professionisti potranno acquisire i crediti liberamente.
Al termine del triennio 2014-2016, il professionista sanitario può richiedere al proprio ordine di appartenenza (per le professioni ordinate) oppure alla segreteria della cmfc (per le professioni senza un ordine professionale) i seguenti documenti:
- Attestato di partecipazione al programma ecm;
- Certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo, esso sancisce il completo soddisfacimento dell'obbligo formativo nel triennio
I relatori possono soddisfare tramite docenza il numero di crediti triennali nella misura del 50%
Il personale sanitario può soddisfare tramite partecipazione a convegni, congressi, simposi e conferenze il numero di crediti triennali nella misura del 60% (esclusivi i liberi professionisti)
Si possono acquisire crediti formativi per partecipazione a convegni, congressi, conferenze tramite formazione reclutata (sponsorizzazione nominativa del partecipante) fino ad 1/3 dell’obbligo formativo (50 crediti)
Non si possono acquisire più di 50 crediti formativo per singolo evento
E’ vietata l'attribuzione di crediti per più ruoli all'interno dello stesso evento (docente/tutor/relatore e discente). In tal caso nel rapporto dell'evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta
I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor...
Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, ..., Si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l'ora per ogni singolo co-docente. ...La durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz'ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un'edizione e in un'altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta;...
È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l'intero debito formativo, previsto dall'art. 1 della presente determina, anche mediante formazione a distanza (FAD)
Il testo completo lo potete trovare qui:
http://ape.agenas.it/documenti/normativa/determina_cnfc_23072014_10102014.PDF